Traghetto cancellato o in ritardo: rimborso e diritti
Te lo diciamo noi:
Se il traghetto è cancellato o parte con oltre 90 minuti di ritardo, il Regolamento UE 1177/2010 ti garantisce il rimborso integrale del biglietto oppure la riprotezione su un viaggio alternativo senza costi aggiuntivi. La scelta spetta a te.
Cosa devi sapere subito
- Il Regolamento UE 1177/2010 vale per tutti i traghetti con partenza da un porto UE e per quelli in arrivo in UE operati da vettori comunitari.
- Con ritardo superiore a 90 minuti alla partenza hai diritto a pasti e alloggio fino a 3 notti, tetto di 80 €/notte (art. 17, Reg. UE 1177/2010).
- Il reclamo va presentato entro 2 mesi dall'episodio; la compagnia ha 1 mese per rispondere (art. 24, Reg. UE 1177/2010).
- Se la compagnia non risponde o rifiuta, in Italia puoi rivolgerti all'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).
- La forza maggiore esclude la compensazione aggiuntiva, ma non elimina mai il diritto al rimborso del biglietto in caso di cancellazione.
Te lo diciamo noi: Se il traghetto è cancellato o parte con oltre 90 minuti di ritardo, il Regolamento UE 1177/2010 ti garantisce il rimborso integrale del biglietto oppure la riprotezione su un viaggio alternativo senza costi aggiuntivi. La scelta spetta a te.
Cosa devi sapere subito
- Il Regolamento UE 1177/2010 vale per tutti i traghetti con partenza da un porto UE e per quelli in arrivo in UE operati da vettori comunitari.
- Con ritardo superiore a 90 minuti alla partenza hai diritto a pasti e alloggio fino a 3 notti, tetto di 80 €/notte (art. 17, Reg. UE 1177/2010).
- Il reclamo va presentato entro 2 mesi dall’episodio; la compagnia ha 1 mese per rispondere (art. 24, Reg. UE 1177/2010).
- Se la compagnia non risponde o rifiuta, in Italia puoi rivolgerti all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).
- La forza maggiore esclude la compensazione aggiuntiva, ma non elimina mai il diritto al rimborso del biglietto in caso di cancellazione.
Quando si applica il regolamento UE sui traghetti
Il riferimento normativo è il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, in vigore dal 18 dicembre 2012. Si applica se parti da un porto UE oppure se arrivi in un porto UE su una nave gestita da un vettore comunitario.
Sono esclusi:
- traghetti che trasportano meno di 12 passeggeri;
- navi a propulsione non meccanica e navi storiche certificate;
- traghetti fluviali con stazza lorda sotto 500 tonnellate su rotte locali;
- passeggeri singoli trasportati su navi cargo.
Se il tuo traghetto non rientra nell’ambito del regolamento, i tuoi diritti restano disciplinati dal contratto di trasporto e dal Codice del Consumo italiano. Vale comunque leggere le condizioni generali del biglietto prima di partire.
Esempio pratico: prendi il traghetto da Civitavecchia per Palermo o da Genova per Barcellona? Sei pienamente coperto dal regolamento UE 1177/2010.
Traghetto cancellato: le tue opzioni concrete
Quando la compagnia annuncia la cancellazione, l’art. 18 del Reg. UE 1177/2010 ti offre due alternative. Sei tu a scegliere, non il vettore.
Opzione A — Rimborso integrale del biglietto
Il rimborso copre l’intero prezzo pagato, tasse e supplementi inclusi. La compagnia deve accreditarti la somma entro 7 giorni, con lo stesso metodo di pagamento usato all’acquisto. Ti può proporre un voucher solo se lo accetti espressamente e per iscritto: non puoi essere costretto ad accettarlo.
Opzione B — Riprotezione su viaggio alternativo
La compagnia ti imbarca sul primo servizio disponibile verso la stessa destinazione, in condizioni comparabili e senza alcun sovrapprezzo. Se la partenza alternativa è molto lontana nel tempo, puoi comunque optare per il rimborso integrale.
Assistenza in porto durante l’attesa
Se sei già al porto, il vettore deve garantirti spuntini, pasti e bevande proporzionati al tempo di attesa. Se l’attesa si prolunga oltre una notte, hai diritto a sistemazione alberghiera gratuita per un massimo di 3 notti, con rimborso fino a 80 euro per notte (art. 17, Reg. UE 1177/2010). Se l’hotel costa di più, puoi anticipare la differenza e valutare poi un’azione separata.
Traghetto in ritardo: compensazione in percentuale
Il ritardo alla partenza superiore a 90 minuti attiva il diritto all’assistenza (pasti, bevande, eventuale alloggio) descritta sopra.
Il ritardo all’arrivo attiva invece una compensazione economica calcolata sul prezzo del biglietto, ai sensi dell’art. 19 del Reg. UE 1177/2010:
| Ritardo all’arrivo | Compensazione dovuta |
|---|---|
| Da 1 ora a meno di 2 ore | 25% del prezzo del biglietto |
| 2 ore o più | 50% del prezzo del biglietto |
La compensazione non sostituisce il viaggio: si aggiunge al biglietto già pagato. Viene erogata entro 1 mese dalla richiesta, preferibilmente in denaro. La compagnia può proporre buoni di viaggio solo con il tuo consenso scritto.
Eccezione: se il ritardo dipende da condizioni meteorologiche eccezionali o da circostanze non evitabili anche con tutte le precauzioni del caso, il vettore può essere esonerato dalla compensazione economica, ma mai dal rimborso o dalla riprotezione in caso di cancellazione.
Come presentare il reclamo passo per passo
Agire in modo ordinato riduce i tempi di risposta e rafforza la tua posizione.
Passo 1 — Documenta tutto prima di lasciare il porto Conserva biglietto, ricevuta di pagamento e ogni comunicazione della compagnia (SMS, email, avvisi sul tabellone). Fotografa gli schermi con l’orario aggiornato e i cartelli di cancellazione.
Passo 2 — Invia reclamo scritto alla compagnia entro 2 mesi Il termine è fissato dall’art. 24 del Reg. UE 1177/2010. Usa raccomandata con ricevuta di ritorno oppure la PEC ufficiale della compagnia. Indica nel testo: numero prenotazione, porto di partenza, orario previsto, tipo di disagio, importo richiesto e coordinate bancarie per il rimborso.
Passo 3 — Attendi la risposta (max 1 mese) La compagnia ha 1 mese per risponderti. Se rifiuta o non risponde entro tale termine, hai titolo per procedere oltre.
Passo 4 — Rivolgiti all’ART L’Autorità di Regolazione dei Trasporti è l’organismo nazionale designato in Italia per l’applicazione del Reg. UE 1177/2010. Consulta il sito ufficiale dell’ART per le istruzioni aggiornate sulla presentazione del ricorso.
Passo 5 — Valuta conciliazione o giudice di pace Per importi contenuti il giudice di pace offre una via rapida e poco costosa. Alcune compagnie aderiscono a procedure di conciliazione paritetica: verifica le condizioni sul sito del vettore.
Persone con disabilità e mobilità ridotta
Il Reg. UE 1177/2010 dedica gli artt. 7–14 alle persone con disabilità o mobilità ridotta. I punti principali:
- Non puoi essere rifiutato come passeggero a causa della tua disabilità, salvo ragioni di sicurezza debitamente documentate e comunicate per iscritto.
- Hai diritto ad assistenza gratuita nei porti e a bordo, prenotando con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla partenza.
- Se la tua attrezzatura per la mobilità (sedia a rotelle, ausili) viene danneggiata durante il viaggio, hai diritto al rimborso del costo di riparazione o sostituzione.
Fonti ufficiali
- Regolamento (UE) n. 1177/2010 — Testo integrale in italiano su EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32010R1177 (consultato il 20/06/2026)
- Diritti dei passeggeri marittimi — Commissione europea, DG MOVE: https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/waterborne/passenger-rights_en (consultato il 20/06/2026)
- Per le procedure di reclamo in Italia: consulta il sito ufficiale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).
Domande frequenti
Ho diritto al rimborso se il traghetto è cancellato? Sì. L’art. 18 del Regolamento UE 1177/2010 ti garantisce il rimborso integrale entro 7 giorni oppure la riprotezione su un viaggio equivalente senza costi extra. La scelta tra le due opzioni spetta a te, non alla compagnia navale.
Quanto tempo ho per chiedere il rimborso del traghetto? Hai 2 mesi dalla data del viaggio previsto per presentare reclamo scritto alla compagnia. La compagnia ha poi 1 mese per risponderti. Questi termini sono fissati dall’art. 24 del Regolamento UE 1177/2010 e non possono essere ridotti contrattualmente.
Il maltempo esclude il diritto al rimborso? Il maltempo estremo può esonerare la compagnia dalla compensazione aggiuntiva, ma non dal rimborso del biglietto o dalla riprotezione. Cancellazione e rimborso restano garantiti dall’art. 18 del Reg. UE 1177/2010, indipendentemente dalla causa del disagio.
Cosa succede se il traghetto ritarda all’arrivo? Con almeno 1 ora di ritardo all’arrivo ricevi il 25% del prezzo del biglietto. Con 2 ore o più la percentuale sale al 50%, secondo l’art. 19 del Reg. UE 1177/2010. La compensazione si aggiunge al viaggio già pagato e non lo sostituisce.
A chi mi rivolgo se la compagnia ignora il mio reclamo? In Italia l’organismo designato per il Reg. UE 1177/2010 è l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). Puoi anche tentare la conciliazione paritetica se la compagnia vi aderisce, oppure rivolgerti al giudice di pace per importi contenuti.
Il regolamento vale anche per i traghetti fluviali? Sì, il Reg. UE 1177/2010 copre le vie navigabili interne. Sono esclusi i traghetti con stazza lorda sotto 500 tonnellate su rotte locali, le navi storiche certificate e le imbarcazioni a propulsione non meccanica.
Posso reclamare anche se ho comprato il biglietto tramite un’agenzia? Sì. I diritti nascono dal contratto con il vettore, non dal canale di acquisto. Il reclamo va indirizzato alla compagnia navale. L’agenzia o la piattaforma online non risponde ai sensi del Reg. UE 1177/2010 per ritardi e cancellazioni.
Disclaimer: Questo articolo ha scopo esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale. I dati normativi sono aggiornati alla data di ultima revisione indicata nel frontmatter. Per situazioni specifiche consulta un professionista del diritto o l’organismo di tutela competente nel tuo paese.
Fonti ufficiali
- Regolamento UE 1177/2010 — EUR-Lex verificato il 2026-06-20
- Diritti passeggeri marittimi — Commissione europea verificato il 2026-06-20
FAQ
Ho diritto al rimborso se il traghetto è cancellato? +
Quanto tempo ho per chiedere il rimborso del traghetto? +
Il maltempo esclude il diritto al rimborso? +
Cosa succede se il traghetto ritarda all'arrivo? +
A chi mi rivolgo se la compagnia ignora il mio reclamo? +
Il regolamento vale anche per i traghetti fluviali? +
Posso reclamare anche se ho comprato il biglietto tramite un'agenzia? +
Le informazioni in questo articolo hanno scopo divulgativo e non sostituiscono consulenze ufficiali per casi specifici. Tariffe, scadenze e procedure cambiano: prima di partire verifica sempre sui canali istituzionali ufficiali.